(massima n. 1)
In tema di IRPEF, la disposizione contenuta nella lett. g-bis) del comma 2 dell'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunta dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs 23 dicembre 1999, n. 505, relativa ai criteri di tassazione delle c.d. "stock options", si applica secondo il comma 2 dell'art. 13 cit., a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, quindi, alle assegnazioni dei titoli avvenute dopo tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 27/06/2005).