(massima n. 1)
L'indennitą sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad I.R.P.E.F. ai sensi degli artt.
46 e
48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (e quindi a ritenuta d'acconto), atteso che tale indennitą, abbia i connotati di retribuzione aggiuntiva, rivolta a remunerare la prestazione "usurante" svolta durante il periodo feriale, ovvero di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente, presenta la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme (tanto da comprendervi i rimborsi e le erogazioni liberali), in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, ed inoltre deriva dal rapporto di lavoro, in quanto trae origine dalle posizioni soggettive con esso costituite. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Liguria, 3 dicembre 1996).