(massima n. 1)
L'indennitā per ferie non godute ha, agli effetti fiscali, natura retributiva e, come tale, pertanto č soggetta ad IRPEF. Come emerge, infatti, dal tenore testuale degli artt.
46 e
48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'attuale legislatore ha ampliato (rispetto agli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 597 del 1973) il concetto di retribuzione imponibile, per ricomprendervi tutte le somme corrisposte al lavoratore, indipendentemente dall'effettiva prestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro. Va sottolineato, inoltre, come l'art.
48, D.P.R. n. 917 cit. contenga una minuziosa disciplina delle varie indennitā, diretta a precisare la misura in cui esse costituiscano reddito; dal che consegue che, per le indennitā non espressamente disciplinate, resti valida la regola generale stabilita dal primo comma secondo la quale esse, sempre che dipendano dal rapporto di lavoro, sono tassabili. (Cassa e dec. nel merito, Comm. Trib. Reg. Trieste, 9 dicembre 1996).