(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi retributiva, e, pertanto, ai sensi dell'art.48 - nelle diverse stesure dello stesso di cui ai DD.PP.RR. nn. 597 del 1973 e 917 del 1986 - assoggettabile, salve le eccezioni previste dalla stessa norma, a ritenuta IRPEF. Ed infatti, a monte della definizione di reddito di lavoro dettata dal citato art.48 ai fini predetti, deve porsi la distinzione tra prestazioni reddituali e risarcitorie, che risiede nella considerazione che, ove al dipendente vengano attribuiti incarichi che comportano spese superiori a quelle rientranti nella normalitą della prestazione lavorativa, tali, quindi, da rendere l'incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse, l'eventuale rimborso assume natura non pił retributiva, bensģ risarcitoria. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Commissione tributaria centrale, la quale aveva attribuito funzione risarcitoria - escludendone pertanto, l'assoggettabilitą a ritenuta IRPEF - del rimborso forfettario erogato a favore di dipendente del Ministero del lavoro in relazione all'incarico di ispezione presso cooperative, funzione risarcitoria sottolineata dalla previsione di diversi scaglioni di rimborsi in ragione della distanza della sede della cooperativa ispezionata da quella di servizio del dipendente.) (rigetta, Comm. Trib. Centrale,16 Settembre 1996)