(massima n. 1)
Le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermitą o lesioni per fatti di servizio - anche con riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 67 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 per la pensione privilegiata di militari - sono soggette, per intero ammontare, all'I.R.P.E.F., ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e a partire dal 1 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986), sia per l'assenza di una espressa previsione, nell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 o in altra norma di legge, di deroga alla regola generale d'imponibilitą, sia perché esse non hanno, nemmeno in parte, natura risarcitoria, bensģ reddituale. (rigetta, Comm. Trib. Centrale, 15 febbraio 1988).