(massima n. 1)
Le pensioni privilegiate ordinarie di riversibilitā a favore degli aventi diritto dal dipendente statale deceduto a seguito di infermitā o lesioni dipendenti da fatti di servizio sono soggette per l'intero ammontare all'I.R.P.E.F., ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e a partire dal primo gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), non essendo applicabile a dette pensioni l'esenzione dall'imposta sul reddito prevista dall'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per le pensioni di guerra, le quali consistono in un ammontare determinato normalmente solo in funzione dell'entitā del danno. Tale mancata previsione d'esenzione č da ritenersi conforme ai principi costituzionali, giacché le pensioni privilegiate ordinarie di riversibilitā, costituendo proiezione di un precedente trattamento economico goduto, ne condividono la natura reddituale. (rigetta, App. Genova, 17 luglio 1995).