(massima n. 1)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'abuso del diritto, inteso come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di eludere il Fisco - mediante operazioni non simulate ma effettuate, essenzialmente, allo scopo di trarne un vantaggio fiscale - impone di cogliere la vera natura della prestazione e di assoggettarla ad imposizione per il suo effettivo contenuto; ne consegue che l'attribuzione all'amministratore delegato, da parte di una societą per azioni, di somme rilevanti (nella specie, 50 milioni di lire per anno e per tre anni) da destinare a spese pubblicitarie in favore della societą e con esonero di rendiconto, ove non sia addotta la prova documentale circa la relativa spendita, configura, secondo il predetto principio, la materiale disponibilitą in capo al soggetto d'imposta di un reddito di lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n.917 del 1986, a titolo di "fringe benefit", aggiuntivo rispetto al compenso di amministratore dichiarato dal contribuente. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Bologna, 30 gennaio 2003).