(massima n. 1)
In tema di reddito d'impresa, la disciplina del "transfer pricing" prevista dall'art. 110 del D.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), opera anche nell'ipotesi di prestito ad una societą del gruppo, fattispecie nella quale, essendo il costo rappresentato dal saggio di interesse, questo deve essere determinato in relazione al prezzo normale di mercato, ossia al tasso mediamente praticato nel tempo e nel luogo dell'operazione.