(massima n. 1)
Sussiste il vizio redibitorio — di cui all'art. 1490 cod. civ. — qualora esso concerna il processo di produzione, fabbricazione o formazione della cosa venduta e comporti l'inidoneità della stessa per l'uso al quale era destinata ovvero un'apprezzabile diminuzione di valore; vi è invece la mancanza di qualità — di cui all'art. 1497 cod. civ. — qualora la cosa venduta per sua natura, per gli elementi che la compongono o per le caratteristiche strutturali appartenga ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto. (Nella specie, è stato reputato vizio redibitorio e non mancanza di qualità di «patate da semina» il fatto che esse, a causa di uno stato sanitario imperfetto dell'organo di moltiplicazione, non erano germogliate).