(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, in caso di scioglimento o risoluzione del contratto di locazione per mutuo consenso, gli effetti retroattivi del patto risolutorio non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.
1372, comma 2, c.c., non potendo essere pregiudicata la legittima pretesa impositiva "medio tempore" maturata.