(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, - il quale stabilisce che "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti d'interesse storico ed artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, č determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale č collocato il fabbricato" - deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla pił bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore. (rigetta, Comm. Tribut. Reg. Lazio, 27 giugno 1997).