(massima n. 1)
In tema di IRPEF, l'attivitą di rivendita dei prodotti della terra, derivante dalla coltivazione in serra da parte della stessa persona che abbia a tal uopo adibito quasi tutto il fondo nella sua disponibilitą, costituisce attivitą connessa a quella agricola, ai sensi dell'art. 29, comma secondo, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, e come tale produttiva di reddito agrario, non commerciale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Toscana, 3 luglio 1997).