(massima n. 1)
In tema di contratti di intermediazione finanziaria, l'eventuale invaliditā ai sensi dell'art. 8 della legge n. 154 del 1992 delle comunicazioni provenienti dalla societā di intermediazione mobiliare (S.I.M.) al cliente puō incidere sull'efficacia giuridica del successivo atto di approvazione del saldaconto, non sulla sua validitā, posto che un atto compiuto dal suo autore come effetto dell'inganno in cui sia indotto da altri č passibile di annullamento, non di nullitā, al pari del contratto concluso per effetto di truffa. (Cassa con rinvio, App. Milano, 19 Luglio 2002).