(massima n. 1)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalitą e proporzionalitą esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, e quindi, degli interessi che le parti perseguono nella stipula.Tale valutazione, avendo per oggetto un apprezzamento di fatto, rientra nei poteri del giudice di merito ed č insindacabile in sede di legittimitą se congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, relativamente ad una compravendita immobiliare per la quale era stata corrisposta una cospicua somma da parte del promissario acquirente , aveva ritenuto il comportamento di quest'ultimo, che aveva omesso di indicare il notaio rogante, inidoneo a giustificare il ben pił grave inadempimento dei promittenti venditori, i quali, nonostante le richieste, non avevano fatto pervenire alla controparte la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto definitivo, per consentirle di verificare la libertą dell'immobile da persone e cose, senza peraltro attivarsi per sollecitare la nomina del notaio).