(massima n. 1)
La lesione del diritto di proprietā, conseguente all'esercizio abusivo di una servitų di veduta, č di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attivitā probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilitā sia stata temporaneamente ridotta. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/12/2016).