(massima n. 1)
In tema di inadempimento contrattuale, poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, l'imputabilitą va estesa anche ai danni imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che il lavoratore, coscientemente inadempiente all'obbligo di informare il datore di lavoro sulle caratteristiche della societą cui era stata affidata in subappalto l'esecuzione di determinati lavori, fosse tenuto a risarcire i danni conseguenti all'inadempimento della subappaltatrice, perché imprevedibili in difetto di prova della inaffidabilitą della stessa). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/09/2017).