(massima n. 1)
L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non č suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilitā della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/05/2018).