(massima n. 1)
In tema di occupazione di area demaniale a seguito di mancato rinnovo di concessione, allorchč il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne pił titolo, trova applicazione analogica la disposizione di cui all'art. 1591 c.c. che distingue l'obbligo di corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dall'obbligo eventuale di risarcire il maggior danno patito dal locatore: il primo costituisce un debito di valuta, sottoposto al principio nominalistico, mentre il secondo, connesso al mancato pagamento delle somme corrispondenti all'importo del canone, resta regolato dall'art. 1224, comma 2, c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2011).