(massima n. 1)
Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attivitā lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale, nel negare la pretesa risarcitoria, non si č attenuta ai richiamati principi, affermando non sufficientemente provato che la vittima, in assenza di fatto illecito, avrebbe destinato una percentuale del proprio reddito agli investimenti sebbene dalla allegata documentazione relativa al decennio precedente l'evento di danno fosse emerso, da un lato, l'esponenziale aumento dei proventi ritratti dalla vittima dalla sua attivitā professionale di avvocato e dall'altro, la costante destinazione di una quota parte del reddito complessivo - stimata dalla C.T.U. in quota percentuale pari al 20 per cento - agli investimenti). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/01/2015).