(massima n. 1)
In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l'applicabilitą diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacitą dettati in tema di atti negoziali, ma legittima il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi, con la conseguenza che tale attivitą interpretativa si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimitą nei soli casi di inadeguatezza della motivazione - tale, cioč, da non consentire la ricostruzione dell' "iter" logico seguito dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all'atto in esame - ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto quale valido atto di costituzione in mora un'impugnativa stragiudiziale di licenziamento con contestuale offerta di prestazioni lavorative). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/10/2015).