(massima n. 1)
In una compravendita di animale, mentre la malattia infettiva, di cui quello č affetto, configura la mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c., con la conseguente nullitā del contratto, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c., l'esistenza di altri vizi, originari o sopravvenuti, pone i presupposti per l'azione redibitoria, nei termini di cui all'art. 1492 c.c.