(massima n. 1)
La responsabilitą per fatto lecito dannoso non ha carattere eccezionale poiché l'espressione «ordinamento giuridico» che accompagna, nell'art. 1173 c.c., il riferimento alla terza specie di fonti delle obbligazioni, ossia quelle che derivano «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformitą dell'ordinamento giuridico», non si risolve in una mera indicazione riassuntiva di un elenco chiuso costituito da tutte le altre fonti nominate (diverse dal contratto o dal fatto illecito), ma consente un'apertura all'analogia, ovvero alla possibilitą che taluni accadimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall'ordinamento considerato nella sua interezza, complessitą ed evoluzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione di tale principio riconoscendo, pur in difetto di un'espressa previsione normativa, un indennizzo in favore del condomino la cui proprietą esclusiva era stata menomata per effetto dell'opera di consolidamento delle strutture portanti dell'edificio condominiale pericolante, eseguita dal condominio in ottemperanza ad un'ordinanza sindacale). (Rigetta, App. Firenze, 07/12/2010).