(massima n. 1)
La prescrizione annuale del diritto del compratore alla garanzia per i vizi della cosa venduta — diritto che può anche mancare (come avviene quando il vizio sia facilmente riconoscibile o non presenti la gravità richiesta dall'art. 1490 c.c. o la garanzia sia stata efficacemente esclusa ex art. 1490, secondo comma, c.c.) — è interrotta, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento (esplicito o implicito), da parte del venditore, del diritto della controparte alla garanzia anzidetta, non essendo sufficiente, allo stesso fine, il semplice riconoscimento della esistenza dei vizi, ancorché questo esima il compratore dall'onere della denunzia e valga altresì a sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi al riguardo.