(massima n. 1)
Nel contratto di vendita, il termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione redibitoria e dell'azione risarcitoria conseguente all'inadempimento, decorre dalla data della consegna e non può farsi coincidere con la data di stipula del contratto in mancanza della prova della coincidenza temporale tra le due date, spettando a chi eccepisce la prescrizione l'onere della prova in ordine alla individuazione temporale del dies a quo.