(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'indennità per ingiustificato licenziamento, prevista dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti d'azienda e liquidata secondo parametri parzialmente discrezionali (nella forbice tra minimi e massimi) da un apposito collegio sindacale, oppure dal giudice, ha carattere forfettario ed onnicomprensivo e può riferirsi sia a voci di risarcimento soggette a tassazione che a voci che ne sono esenti. Pertanto, nell'ambito di un processo di rimborso, è onere del contribuente dimostrare che l'indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 14 Aprile 2003).