Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2660 del 4 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'occultamento della mancanza di qualitą della cosa venduta, che, ai sensi dell'art. 1495 c.c., al quale rinvia il secondo comma dell'art. 1497 c.c., determina l'esonero della denuncia e quindi esclude la correlata decadenza, richiede una particolare attivitą illecita del venditore, diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il difetto, non essendo sufficiente il mero silenzio.

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