(massima n. 1)
In tema di IRPEF, i proventi dell'attivitą separata di ciascun coniuge vanno imputati, per l'intero ammontare, al coniuge percipiente, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), il cui comma secondo ha natura interpretativa - con efficacia, quindi, retroattiva - dell'art. 4, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), senza che assuma alcun rilievo, al fine di derogare a tale trattamento fiscale, l'esistenza di una convenzione matrimoniale che estenda anche a detti proventi il regime della comunione legale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 23 Settembre 1998)