(massima n. 1)
Il riconoscimento da parte del venditore del vizio della cosa venduta che ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 c.c. esonera il compratore dall'onere della denuncia prevista dal primo comma della stessa disposizione si ha anche quando il venditore ammette che la cosa presenta, qualsivoglia sia la causa, caratteristiche che non solo la rendono, ma anche possono renderla inidonea all'uso cui č destinata o diminuirne in modo apprezzabile l'utilizzazione.