(massima n. 1)
Il negozio con cui le parti dividono tra esse i beni in comproprietā, sciogliendosi dalla comunione, ha natura dichiarativa, dal momento che con esso i condividenti si limitano a trasformare l'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga, tra loro, alcun atto di cessione o di alienazione; ne deriva che, nel caso in cui uno dei condividenti non sia, in realtā, titolare del diritto oggetto della comunione, il relativo negozio divisionale non č semplicemente annullabile per errore, ma č, altresė, nullo per difetto di causa, individuabile nello scopo di ottenere lo scioglimento della comunione, con l'effetto che, in questo caso, il terzo, avendone interesse, puō agire in giudizio al fine di farne dichiarare l'invaliditā.