(massima n. 1)
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore — che, ex art. 1495, secondo comma, c.c. esonera l'acquirente dall'onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d'ottemperanza a tale onere — può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte che tacitamente per facta concludentia; in tale ultimo caso esso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un'inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti. Parimenti perché sussista una valida rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione in materia è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione.