(massima n. 1)
Il diritto di servitù, in quanto disponibile, può estinguersi per rinuncia scritta da parte del titolare. Tale rinuncia non abbisogna di formule sacramentali ed espresse, ma può anche risultare, per implicito, da una dichiarazione incompatibile con la volontà di conservare il diritto stesso. (Nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente ravvisata dai giudici del merito una rinuncia implicita a servitù di veduta nell'atto scritto con il quale il titolare aveva acquistato dal proprietario del fondo servente la comproprietà di un muro, la cui costruzione, da quest'ultimo eseguita, impediva l'esercizio della servitù medesima).