(massima n. 1)
Per la valida costituzione di una servitù, non è necessario che il titolo contenga la specifica descrizione del fondo dominante e del fondo servente, essendo sufficiente che questi ultimi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello che aveva ritenuto validamente costituita, in virtù di un atto di donazione e divisione posto in essere da un padre in favore dei suoi figli, una servitù di sciorinio dei panni in favore di un appartamento posto al piano rialzato e a carico del lastrico solare dell'edificio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/09/2014).