(massima n. 1)
Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilitą di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.). Ne consegue che l'accoglimento di una domanda in luogo dell'altra "ab origine" proposta comporta un'inammissibile "mutatio libelli". (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/05/2012).