(massima n. 1)
Qualora l'esecuzione di un contratto di vendita avvenga mediante consegne ripartite di una stessa merce, il termine fissato dalla legge per la denunzia dei vizi sussistenti fin nella prima partita di merce consegnata decorre dalla loro scoperta e con riferimento a quella consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denunzia.