(massima n. 1)
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che solo per il «vizio apparente», che č quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della «scoperta», la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato «certezza» (e non semplice sospetto) che il vizio sussista; e che, nella compravendita di merce fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza della denuncia dei vizi (nella specie: aciditą del vino), č quello in cui l'acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilitą di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilitą dei vizi apparenti.