(massima n. 1)
Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c., per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti) e che, conseguentemente, quando i vizi sono stati appresi dal compratore con la necessaria certezza solo attraverso la relazione di un consulente nominato dal giudice in un accertamento tecnico preventivo, non può farsi coincidere automaticamente con la data di deposito della relazione, della quale non può presumersi che le parti abbiano avuto notizia prima della comunicazione della cancelleria.