(massima n. 1)
La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entitą concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietą, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilitą per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiaritą dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/12/2017).