(massima n. 1)
La controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorositą, molestia e intollerabilitą delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonché degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari e al valore economico della sua proprietą, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilitą, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della domanda, la quale non concerne l'annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'istallazione e gestione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (né presuppone l'accertamento della sua illegittimitą), ma ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi alla salute e di proprietą, sul fondamento della violazione dei limiti di tollerabilitą previsti dall'art.844 c.c. (Regola giurisdizione).