(massima n. 1)
č infondata la questione di legittimitā costituzionale degli art. 12 1° comma, lett. c), 13 e 18, l. 8 luglio 1986, n. 349, per violazione delle competenze attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, nella parte in cui attribuiscono solo alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o interregionale il potere di presentare terne di candidati per la nomina dei membri del consiglio nazionale per l'ambiente e deferiscono al consiglio stesso la facoltā di denunziare fatti illeciti, produttivi di danni ambientali, al fine di provocare giudizi per il loro risarcimento, facoltā peraltro conferite a tutti i cittadini ed alle singole province.