(massima n. 1)
L'azione proposta dal compratore di un immobile che non possa godere di esso per l'inagibilitā dell'impianto di riscaldamento stante il mancato collaudo da parte dei vigili del fuoco, non č soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione sanciti dall'art. 1495 c.c., trattandosi di vizio noto al costruttore-venditore il quale, avendo alienato l'immobile nelle more del procedimento amministrativo per la progettazione ed esecuzione degli impianti termici, č tenuto a provvedere, nell'esecuzione del contratto secondo buona fede, a quanto richiesto per l'ottenimento del provvedimento amministrativo.