(massima n. 1)
In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore; pertanto la sua rivalutazione da effettuare, anche "officio iudicis", con riferimento al momento della decisione della causa di divisione, non altera in alcun modo il "petitum" della controversia tra le parti, incidendo esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari.