(massima n. 1)
L'azione di risoluzione del contratto di compravendita per vizi che rendono la cosa venduta inidonea all'uso si fonda sul disposto degli artt. 1490, 1492 e 1495 c.c., e soggiace ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 dello stesso codice, termini che riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per vizi o mancanza di qualitą della cosa venduta, ma non per consegna di aliud pro alio, ipotesi pił grave di inadempimento che si realizza quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, o sia assolutamente priva delle capacitą funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente assoggettata alla disciplina dell'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., e, quindi, svincolata dall'osservanza dei predetti termini.