(massima n. 1)
In tema di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.), anche nei casi di compravendita di azienda la denunzia deve seguire entro gli otto giorni dalla scoperta, onde consentire al venditore il controllo del fondamento della contestazione nell'immediatezza del manifestarsi del vizio stesso ed il sollecito apprestamento delle opportune difese, ovvero del dovuto rimedio, non solo laddove, come nella specie, si tratti di compravendita d'azienda di ridotte dimensioni, nella quale il valore di ciascuna singola componente concorra in misura rilevante alla formazione del valore del complesso, ma soprattutto ove la disfunzione della singola componente assuma autonoma rilevanza, influendo in misura determinante sull'idoneitą produttiva del complesso stesso.