(massima n. 1)
In tema di imposta di successione, l'apposizione dei sigilli, costituendo una fase indispensabile della procedura di formazione dell'inventario ed un requisito di validitą del documento che lo incorpora soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 705 cod. civ., art. 754 cod. proc. civ.), non rappresenta, al di fuori delle predette ipotesi, un adempimento necessario ai fini della correttezza dell'inventario, e quindi del superamento della presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo normalmente sufficiente, affinchč l'inventario risulti idoneo a vincere la predetta presunzione, che esso sia stato redatto in conformitą degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 27 Luglio 1999).