(massima n. 1)
Quando, per l'accertata scarsa importanza dell'inadempimento del venditore, debba rigettarsi la domanda di risoluzione della compravendita formulata dal compratore in base agli artt. 1490 e 1492 c.c., viene anche meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento del danno, introdotta dallo stesso attore con riferimento al medesimo vizio redibitorio.