(massima n. 1)
La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invaliditā trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari; essa non sussiste, quindi in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli č portatore di un interesse opposto all'invaliditā del testamento stesso, con la conseguenza che questi, solo qualora sia divenuto erede dell'erede onerato, potrā proseguire l'impugnativa del testamento giā proposta dal proprio dante causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/11/2015).