(massima n. 1)
Qualora il compratore, in relazione ai vizi della cosa, denunci in giudizio l'inadempimento del venditore non all'obbligazione di garanzia di cui agli artt. 1490 e segg. cod. civ., ma all'obbligazione di provvedere all'eliminazione dei vizi medesimi, successivamente assunta all'atto del loro riconoscimento, il compratore stesso può richiedere il risarcimento dei soli danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione dedotta, con esclusione, pertanto, di quelli subiti per effetto di quei vizi prima dell'insorgere di detto obbligo di fare.