(massima n. 1)
L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", č caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una pił penetrante ricerca, aldilą della dichiarazione, della volontą del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice puņ fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalitą dello stesso, la sua mentalitą, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/05/2014).