(massima n. 1)
Qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, il compratore non può avvalersi, anche nel concorso della colpa del venditore, dell'azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c., in quanto le obbligazioni principali del venditore secondo la previsione dell'art. 1476 c.c., non hanno per oggetto, neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta. Tuttavia, l'esperimento nei termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. di un simile rimedio (azione di esatto adempimento), non previsto (in astratto) dalla legge, non rende improponibile, per ciò solo, la congiunta domanda di risarcimento dei danni determinati dai vizi della cosa.