(massima n. 1)
In tema di vendita, e con riguardo alla responsabilità del venditore per vizi alla stregua dell'art. 1494 c.c., l'interessato può chiedere, in alternativa ovvero in cumulo con le azioni tese all'adempimento del contratto in via specifica ed alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene a lui fornito, trattandosi di risarcimento per equivalente, in una somma riconosciuta indipendentemente dalla effettiva eliminazione dei vizi a cura del creditore ed insuscettibile di variazioni in rapporto alla concreta entità della relativa spesa. Pertanto sono coevamente proponibili dal compratore la domanda di eliminazione dei vizi ad opera del venditore e quella, subordinata alla mancata esecuzione specifica della condanna alla eliminazione dei vizi, intesa al risarcimento dei danni in misura pari all'importo della spesa per detta eliminazione.